Charter managment in generale
Charter managment vi offre la possibilità di acquistare una barca (nuova o leggermente usata) con un investimento meno possibile. Non confondete la gestione del programma si managment come opportunità di investimento per fare soldi – l’idea non è quella di fare soldi, ma di consentire di acquistare una barca con poco investimento e il reddito di noleggio dovrebbe coprire la maggior parte del leasing e costi di manutenzione della barca.
Noleggio si è trasformato in un grande business nel corso degli ultimi anni, soprattutto in Croazia, dove il numero di società di noleggio e di clienti si è moltiplicato dal 2005 (324-780). Tale crescita è in parte dovuta al più severe leggi che hanno segnato la fine del mercato del noleggio in nero, ma la crescita impressionante è innegabile. La Croazia si è affermata come un paese per noleggio più attraenti del mondo e offre eccellenti opportunità per lo sviluppo della gestione del noleggio.
COME FUNZIONA?
Se non avete esperienza nel settore della nautica, qui potete trovare alcuni suggerimenti per la gestione di charter.
1. Scegliere la barca
Una volta che avete deciso che avete intenzione di acquistare una barca, dovete scegliere quale. C’è una vasta scelta di imbarcazioni nuove e usate nel mercato, e dovete prendere il vostro tempo ed esaminare attentamente tutti i pro e i contro. Al momento che decidete di aquistare una barca, prestate attenzione a ciò di che avete bisogno e desiderate. Scegliete una barca che desiderate possedere e che si adatta alle vostre esigenze e opportunità. Siamo in grado di darvi qualche consiglio, ma non possiamo decidere per voi.
2. Trovate una barca
Quando avete deciso che barca che si desidera acquistare, lasciare che i nostri broker aiutano a trovarla. Indipendentemente se si desidera una barca nuova o usata, il nostro team vi farra diverse offerte.
3. Trovate una società di leasing o una banca
Ora, avete trovato la barca che desideraate acquistare. Se non avete abbastanza soldi sul vostro conto, è necessario contattare banche o società di leasing per un prestito. Siamo in grado di consigliarvi diversi rispettabili banche in Croazia, ma è Lei che si deve prendere cura delle opportunità di finanziamento sulla propria barca.
4. Registrazione
Dopo aver raggiunto un accordo con la banca, è necessario chiudere l’accordo di acquisto con il proprietario della barca. Al fine di trasferire la proprietà della barca al vostro nome (o per registrarsi per la prima volta, se è nuova barca) è necessario essere un residente della Croazia, o di avere una società registrata in Croazia. Se si desidera noleggiare la barca in Croazia, deve essere registrato ad una società (non individuale). Questo significa che è necessario registrare una società in Croazia. Il processo di registrazione di una società non è complicato e vi costerà circa 3.500,00 – 4.000,00 EUR.
Se volete dare la vostra barca alla gestione per noleggio, è necessario disporre di una società in base al quale si saranno registrati. Non possiamo registrarvi sulla nostra agenzia.
Charter management via Croazia Yacht Charter
A Charter Yacht Croazia offriamo servizi di manutenzione e prenotazioni delle barche come parte del nostro programma. Potete scegliere uno o entrambi i servizi, a seconda delle vostre esigenze. di più
5. Compra la braca e acquisisci le licenze necessarie
Dopo la registrazione di una società, si chiude l’accordo con banca e il proprietario della barca. Ora la vostro barca deve essere immatricolata e assicurata. Tutte le imbarcazioni che vengono noleggiate devono avere:
- certificato di navigazione
- VHF certificato
- concessione di licenza
- Casco assicurazione
6. Firmate il contratto con una agenzia di noleggio
Una volta che avete tutti i documenti in ordine, si determinano le condizioni di noleggio – divisa del reddito del noleggio, gli obblighi e i diritti di entrambe le parti, l’uso privato della barca … Quando siamo d’accordo sui tutti i termini, firmiamo il contratto e iniziamo a noleggiare la vostra barca.
Per ulteriori informazioni sui termini di gestione del noleggio a Plavetnilo vedere qui.
7. Requisiti legali per l’esercizio dell’attività di noleggio di unità da diporto in Croazia
REGOLAMENTO SULLE CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO CON O SENZA EQUIPAGGIO E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ALLOGGIO PER GLI OSPITI A BORDO
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 1
- Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità per l’esercizio dell’attività di noleggio di yacht o imbarcazioni con o senza equipaggio (charter), inclusa la prestazione di servizi di alloggio per gli ospiti a bordo di yacht o imbarcazioni (di seguito denominate “unità”) nelle acque interne e nel mare territoriale della Repubblica di Croazia.
- Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle unità date a noleggio a un utente finale in un paese terzo, nella misura in cui la navigazione avviene in Croazia.
- Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle unità date a noleggio a un utente finale in uno Stato membro dell’Unione Europea (di seguito “UE”) solo se esplicitamente previsto dal presente Regolamento.
Definizioni dei termini
Articolo 2
Ai fini del presente Regolamento, i termini di seguito indicati hanno i seguenti significati:
- Unità: Oggetto galleggiante classificato come imbarcazione o yacht dal Codice della Navigazione, utilizzato per l’attività di noleggio.
- Attività di charter: Il noleggio di unità o la prestazione di servizi di alloggio a bordo di unità nelle acque interne e nel mare territoriale della Repubblica di Croazia, in conformità alle norme speciali che regolano i servizi nel settore del turismo nautico.
- Noleggio di unità: La concessione in uso di un’unità a un utente finale per scopi ricreativi, con o senza equipaggio, esclusi i servizi di alloggio, a fronte di un corrispettivo determinato e pubblicamente accessibile.
- Servizio di alloggio: La concessione in uso di un’unità a un utente finale, con o senza equipaggio, per un periodo di tempo durante il quale i passeggeri pernottano a bordo, a fronte di un corrispettivo determinato e pubblicamente accessibile.
- Società di charter: Persona fisica o giuridica proprietaria o operatrice di un’unità, oppure che ha assunto la responsabilità della gestione dell’unità in base a un contratto scritto, assumendo così gli obblighi previsti dal presente Regolamento e dalle normative applicabili della Repubblica di Croazia in materia di sicurezza della navigazione e protezione dell’ambiente marino.
- Yacht con equipaggio professionale: Yacht concesso a noleggio o su cui si prestano servizi di alloggio esclusivamente con un equipaggio professionale assunto mediante contratto di lavoro o altro accordo che regola il rapporto di lavoro, comprese le condizioni lavorative, la retribuzione e gli obblighi.
- Moto d’acqua: Unità di lunghezza inferiore a 4 metri, dotata di motore a combustione interna e sistema di propulsione a getto, progettata per permettere agli utilizzatori di sedersi, stare in piedi o inginocchiarsi.
- Paese terzo: Uno Stato diverso dalla Repubblica di Croazia e dagli Stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE).
- Organizzazione riconosciuta: Organizzazione autorizzata ai sensi del Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio per l’ispezione e certificazione delle unità.
- Familiari stretti del proprietario dell’unità: Coniugi, partner conviventi, parenti in linea retta fino al secondo grado, parenti in linea collaterale fino al primo grado, genitori adottivi e figli adottivi.
- Comandante dell’unità: Persona responsabile della conduzione dell’unità e della sua sicurezza e utilizzo conforme alla legge.
- Ministero: Il ministero competente per le questioni marittime.
- Ministro: Il Ministro del ministero competente per le questioni marittime.
PARTE SECONDA
ATTIVITÀ DI CHARTER
CAPITOLO I
UNITÀ AMMESSE ALL’ATTIVITÀ DI CHARTER
Unità
Articolo 3
L’attività di charter può essere esercitata mediante:
- Unità iscritte sotto bandiera croata.
- Unità iscritte sotto bandiera di uno Stato membro del SEE.
- Unità iscritte sotto bandiera di un paese terzo, previa autorizzazione per il cabotaggio.
Requisiti per le unità
Articolo 4
- Un’unità indicata nell’Articolo 3 del presente Regolamento deve soddisfare le seguenti condizioni:
- Essere registrata per scopi commerciali nello Stato di bandiera.
- Essere idonea tecnicamente per l’esercizio di attività di charter in Croazia.
- Disporre del numero minimo di membri dell’equipaggio con qualifiche adeguate.
- Possedere tutta la documentazione e i registri validi secondo le normative dello Stato di bandiera.
- Essere coperta da un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, inclusa la copertura per incidenti verificatisi nelle acque interne e nel mare territoriale della Croazia.
- Oltre ai requisiti del paragrafo 1, le unità battenti bandiera di un paese terzo devono ottenere l’autorizzazione per l’importazione temporanea con esenzione parziale dai dazi doganali o presentare un’autorizzazione equivalente rilasciata da un altro Stato membro dell’UE.
- Se nello Stato di bandiera non è obbligatoria la registrazione dell’unità o la sua registrazione per scopi commerciali, si applicano le normative croate per unità di analoghe caratteristiche tecniche.
Idoneità tecnica per l’attività di charter
Articolo 5
- Le unità destinate alla prestazione di servizi di alloggio devono essere costruite ed equipaggiate per consentire un soggiorno di più giorni a bordo per l’equipaggio e i passeggeri.
- Le moto d’acqua destinate al noleggio devono essere dotate di un sistema di accensione e spegnimento del motore a distanza.
Ispezioni tecniche
Articolo 6
- L’idoneità tecnica delle unità per l’attività di charter in Croazia è verificata tramite ispezioni tecniche.
- Le ispezioni tecniche per unità battenti bandiera straniera devono rispettare gli stessi intervalli e criteri applicati alle unità battenti bandiera croata con analoghe caratteristiche tecniche.
- Le ispezioni possono essere effettuate da:
- L’amministrazione marittima dello Stato di bandiera.
- Un’organizzazione riconosciuta autorizzata da tale amministrazione.
- Il Ministero, l’ufficio della capitaneria di porto o una sua filiale per unità con lunghezza fino a 24 metri.
- Il Registro Navale Croato per unità con lunghezza superiore a 24 metri.
Idoneità tecnica delle unità battenti bandiera straniera
Articolo 7
- Le unità battenti bandiera straniera devono essere dotate almeno dell’equipaggiamento minimo richiesto per le unità battenti bandiera croata con analoghe caratteristiche tecniche e finalità.
- Se i documenti dell’unità non specificano l’area di navigazione o questa non corrisponde alle aree previste per le unità battenti bandiera croata, l’unità deve essere dotata dell’equipaggiamento necessario per navigare nelle acque interne e nel mare territoriale della Croazia.
CAPITOLO II
EQUIPAGGIO DELL’UNITÀ
Requisiti dell’equipaggio
Articolo 8
Le unità, ad eccezione di quelle indicate nell’Articolo 4, paragrafo 3, del presente Regolamento, devono disporre del numero minimo di membri dell’equipaggio con qualifiche adeguate per garantire una navigazione sicura, conformemente alle normative dello Stato di bandiera dell’unità.
Qualifiche dell’equipaggio
Articolo 9
- I membri dell’equipaggio devono essere qualificati e possedere certificati o altri documenti che attestino le loro qualifiche.
- Qualora un membro dell’equipaggio sia in possesso di un certificato di qualifica rilasciato da un’autorità di uno Stato diverso da quello di bandiera dell’unità, il certificato deve essere riconosciuto dallo Stato di bandiera.
- Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano ai certificati rilasciati in conformità alle normative croate che regolano l’acquisizione di qualifiche e certificazioni per i membri dell’equipaggio delle unità.
Permesso di soggiorno e lavoro per membri dell’equipaggio stranieri
Articolo 10
I cittadini stranieri che prestano servizio come membri dell’equipaggio su unità indicate nell’Articolo 3 del presente Regolamento devono rispettare le normative in materia di soggiorno e lavoro per stranieri in Croazia.
CAPITOLO III
OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ DI CHARTER
Richiesta di accesso al database centrale
Articolo 11
- Prima di avviare l’attività di noleggio delle unità, la società di charter è tenuta a presentare al Ministero una richiesta scritta per ottenere i diritti di accesso al database centrale in cui vengono registrati tutti gli elenchi degli equipaggi e dei passeggeri a bordo delle unità.
- Per le unità date a noleggio a un utente finale in un paese terzo, l’inizio dell’attività di noleggio, ai sensi del paragrafo 1, è considerato il primo ingresso dell’unità in un porto aperto al traffico internazionale in Croazia.
Obblighi generali della società di charter
Articolo 12
- La società di charter deve:
- Disporre delle attrezzature necessarie per la registrazione elettronica degli elenchi di equipaggi e passeggeri, inclusa una connessione internet e dispositivi per la firma elettronica avanzata.
- Registrare l’elenco dell’equipaggio e dei passeggeri nel database centrale del Ministero prima di ogni navigazione.
- Avere una struttura per l’accoglienza degli ospiti, di proprietà, in locazione o utilizzata mediante concessione.
- Designare almeno una persona, assunta mediante contratto di lavoro o altro accordo, responsabile della manutenzione tecnica delle unità, della loro consegna e del supporto agli ospiti durante la navigazione.
- Effettuare la consegna dell’unità con il comandante dell’unità.
- Raccogliere e versare la tassa di soggiorno in conformità alle normative applicabili.
- Le disposizioni dei punti 3, 4 e 5 del paragrafo 1 non si applicano alle società di charter che offrono esclusivamente servizi di alloggio su yacht con equipaggio professionale.
- Le disposizioni dei punti 1, 2 e 6 del paragrafo 1 non si applicano alle società di charter che si limitano al noleggio delle unità senza offrire servizi di alloggio.
Assegnazione dell’accesso al database centrale
Articolo 13
- La richiesta per l’accesso al database centrale da parte della società di charter deve includere:
- Il nome, la sede legale e il numero identificativo (OIB) o il numero di partita IVA della società di charter.
- I nomi e i dettagli di contatto delle persone responsabili, incluse quelle responsabili della sicurezza e della gestione del database.
- Un elenco delle unità (nome o identificativo), insieme alle copie dei documenti di registrazione o dei permessi di navigazione e altre prove della conformità all’Articolo 4 del presente Regolamento.
- Informazioni sulla posizione dell’ormeggio e sull’area di accoglienza degli ospiti, inclusa la base di charter.
- L’indirizzo email della società e altri dati di contatto.
- Ogni unità può essere utilizzata simultaneamente da una sola società di charter.
Obblighi fiscali per società di charter extra-UE
Articolo 14
- Le società di charter con sede legale al di fuori dell’UE devono fornire il proprio numero identificativo croato (OIB) e il numero di partita IVA rilasciato dalle autorità fiscali croate, nel caso in cui noleggino unità in Croazia o in un paese terzo.
- Tali società devono inoltre fornire informazioni sul proprio rappresentante fiscale in Croazia.
Obblighi fiscali per società di charter con sede nell’UE
Articolo 15
- Le società di charter con sede legale in uno Stato membro dell’UE devono fornire il proprio OIB croato e il numero di partita IVA croato, qualora noleggino unità in Croazia.
- Se la società noleggia esclusivamente unità a utenti finali in paesi terzi, deve fornire un numero di partita IVA rilasciato dall’autorità fiscale del proprio Stato membro.
- Se la società ha designato un rappresentante fiscale in Croazia, deve fornire al Ministero i dettagli del rappresentante.
Documentazione dell’unità
Articolo 16
- Le società di charter registrate come proprietarie o utilizzatrici di unità nel Registro delle Imbarcazioni o nel Registro degli Yacht della Croazia non sono tenute a fornire copie dei documenti di registrazione delle unità.
- Per altre unità battenti bandiera croata, le società di charter devono fornire un contratto di noleggio o collaborazione con il proprietario o l’operatore dell’unità, che contenga il numero OIB del proprietario o dell’operatore.
- Il contratto indicato nel paragrafo 2 deve essere certificato da un notaio pubblico.
Obblighi per unità battenti bandiera SEE
Articolo 17
- Per le unità battenti bandiera di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (SEE), le società di charter devono fornire:
- Un rapporto di ispezione tecnica che indichi luogo, data, ambito e risultati dell’ispezione, nonché l’organismo che l’ha effettuata.
- Un contratto di noleggio o collaborazione autenticato, contenente il numero OIB o il numero di partita IVA del proprietario o operatore dell’unità, se la società di charter non è il proprietario.
- Prova del pagamento delle tasse per la sicurezza della navigazione.
- Il contratto indicato nel paragrafo 1, punto 2, deve essere autenticato dall’autorità competente per la certificazione delle firme.
CAPITOLO IV
NAVIGAZIONE IN CROAZIA
Navigazione senza autorizzazione al cabotaggio
Articolo 27
Un’unità battente bandiera di un paese terzo, che non abbia ottenuto l’autorizzazione al cabotaggio, può navigare nelle acque interne della Repubblica di Croazia esclusivamente per i seguenti scopi:
- Entrare in un porto aperto al traffico internazionale, in un porto turistico o in un cantiere navale per eseguire riparazioni.
- Uscire da tali porti.
- Navigare tra i porti sopra indicati lungo la rotta più breve possibile e senza fermate, a condizione che l’unità sia condotta esclusivamente da equipaggio professionale.
Ingresso di unità date a noleggio in paesi terzi
Articolo 28
Il comandante di un’unità noleggiata a un utente finale in un paese terzo, al momento dell’ingresso nelle acque interne della Repubblica di Croazia via mare, è obbligato a:
- Sottoporsi ai controlli di frontiera.
- Certificare l’elenco dell’equipaggio e dei passeggeri presso la capitaneria di porto o una sua filiale e presentare una copia del contratto stipulato con l’utente finale.
Ingresso di unità date a noleggio in Stati membri dell’UE
Articolo 29
Il comandante di un’unità noleggiata a un utente finale in uno Stato membro dell’UE, al momento dell’ingresso nelle acque interne della Repubblica di Croazia via mare, è obbligato a:
- Sottoporsi ai controlli di frontiera.
- Certificare l’elenco dell’equipaggio e dei passeggeri presso la capitaneria di porto o una sua filiale.
- Presentare una copia del contratto stipulato con l’utente finale o altra documentazione che dimostri l’accordo di noleggio.
- Pagare le tasse previste in conformità alle normative applicabili.
Divieto di navigazione
Articolo 30
- Qualora, durante i controlli di frontiera, si accerti che un’unità o il suo comandante non soddisfano le condizioni previste dal presente Regolamento o da altre normative della Repubblica di Croazia, all’unità sarà vietata la navigazione fino alla risoluzione delle irregolarità riscontrate.
- Se le irregolarità non possono essere risolte entro un periodo di tempo ragionevole, sarà ordinato all’unità di lasciare le acque interne e il mare territoriale della Repubblica di Croazia.
Uscita delle unità dalla Croazia
Articolo 31
- Prima di uscire dalle acque interne della Repubblica di Croazia, il comandante di un’unità di cui all’Articolo 28 è obbligato a:
- Sottoporsi ai controlli di frontiera.
- Certificare l’elenco dell’equipaggio e dei passeggeri presso la capitaneria di porto o una sua filiale.
- Fornire un documento rilasciato dal soggetto fiscale che indichi il calcolo dell’IVA dovuta al bilancio statale della Repubblica di Croazia.
- Il comandante di un’unità di cui all’Articolo 29, così come di unità date a noleggio in Croazia, è obbligato a:
- Sottoporsi ai controlli di frontiera.
- Certificare l’elenco dell’equipaggio e dei passeggeri presso la capitaneria di porto o una sua filiale.
- Dopo aver adempiuto agli obblighi previsti dai paragrafi 1 e 2, il comandante è obbligato a lasciare le acque interne e il mare territoriale della Repubblica di Croazia lungo la rotta più breve.
Agente marittimo
Articolo 32
Le attività di una società di charter, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, possono essere svolte, per unità battenti bandiera straniera, da una persona fisica o giuridica registrata nel Registro degli Agenti Marittimi della Repubblica di Croazia.
CAPITOLO V
GESTIONE E SCAMBIO DEI DATI
Notifica delle modifiche ai dati
Articolo 33
La società di charter è obbligata a notificare immediatamente al Ministero qualsiasi modifica dei dati indicati negli Articoli 13, 14, 15 e 32 del presente Regolamento.
Disponibilità e scambio dei dati
Articolo 34
- I dati del database centrale sono accessibili alle società di charter per le loro unità e agli organi amministrativi statali per tutte le unità di tutte le società di charter.
- Il Ministero trasmetterà mensilmente all’Amministrazione Fiscale, entro il primo giorno del mese successivo, i dati relativi a:
- Unità noleggiate a utenti finali in paesi terzi, presenti nelle acque della Repubblica di Croazia.
- Unità noleggiate a utenti finali in Croazia e successivamente trasferite in paesi terzi.
- I dati trasmessi includono:
- Nome, sede legale e numero identificativo (OIB o partita IVA) della società di charter, del proprietario o dell’operatore dell’unità, e del rappresentante fiscale, se nominato.
- Nome o identificativo dell’unità.
- Stato di bandiera dell’unità.
- Date e porti di imbarco e sbarco degli ospiti.
- Valore e valuta del contratto.
- Date di ingresso e uscita dalle acque della Repubblica di Croazia.
- Paese e porto successivi di destinazione.
PARTE TERZA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Disposizioni transitorie
Articolo 35
- Le società di charter che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, offrono servizi di alloggio su unità in Croazia devono adeguare la propria attività alle disposizioni del presente Regolamento entro il 31 dicembre 2017. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, devono inoltre fornire i dati relativi all’OIB o alla partita IVA, in conformità agli Articoli 14, 15, 16(2) e 17(1).
- Le autorizzazioni al cabotaggio rilasciate ai sensi delle disposizioni del precedente Regolamento (Gazzetta Ufficiale n. 99/13) restano valide per il periodo per cui sono state emesse.
Abrogazione del Regolamento precedente
Articolo 36
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, cessa di avere effetto il Regolamento sulle condizioni per l’esercizio dell’attività di noleggio di unità con o senza equipaggio e la prestazione di servizi di alloggio per gli ospiti a bordo (Gazzetta Ufficiale n. 99/13).
Entrata in vigore
Articolo 37
Il presente Regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e entrerà in vigore il 1° maggio 2017.
Classificazione: 011-01/17-01/74
Numero di protocollo: 530-03-2-17-1
Zagabria, 25 aprile 2017